Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge ha lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti tessili e dei loro accessori commercializzati nel territorio italiano.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai prodotti tessili come definiti dall'articolo 2, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza di tali prodotti.
      3. Ai prodotti tessili soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa comunitaria si applicano le disposizioni della presente legge unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.